sabato 4 febbraio 2012

Eliminazione dei certificati nei rapporti cittadino-pubblica amministrazione


La Legge di stabilità 2012 (L. 12/11/ 2011, n.183) in vigore dal 1° gennaio 2012 ha introdotto diverse novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.
Ecco quelle più significative:
  • dal 1° gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati; 
  • le certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni (Comuni, ecc.) relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati
  • sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere messa una apposita dicitura che indichi che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi; 
  • i certificati anagrafici, le certificazioni di Stato Civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di Stato Civile non sono più ammessi oltre i termini di validità (6 mesi), anche nel caso in cui l´interessato dichiari, in calce al documento, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio; 
  • le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino «autocertificabili», che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati le P.A. sono tenute ad acquisire d´ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell´atto di notorietà. Diversamente, rimangono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall´interessato.

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